L’imposta è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, per l’anno solare in corso, in rapporto alla propria quota di possesso o di diritto. L’imposta si versa sui fabbricati, sui terreni definiti edificabili dal vigente P.R.G. e sui terreni agricoli, salvo quelli siti su fogli di mappa esenti (Fg 5–9–10–11–16–19–20–21–22)
L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
La base imponibile per il calcolo è data dal valore dell’immobile, che si ottiene nei modi seguenti:
a)fabbricati iscritti in catasto:si applica la rendita catastale attribuita dall’UTE (rivalutata del 5% ai sensi della L.662/96) moltiplicandola per i seguenti coefficienti:
–100per le categorie A, B, C (escluse A/10 e C/1)
– 50per le categorie A/10 e D
– 34per la categoria C/1;
b)fabbricati non ancora iscritti in catasto:(esclusi quelli della categoria D) si deve utilizzare una rendita presunta dedotta da immobili similari situati nella stessa zona (rivalutata del 5%) e moltiplicarla successivamente per i coefficienti citati.
c)aree fabbricabili:si utilizza il valore “commerciale” del terreno al 1° gennaio dell’anno di imposizione. I valori “minimi” unitari applicabili per l’anno 2009 sono stati stabiliti con delibera C.C. n° 3 del 03.04.09 e più precisamente: aree Residenziali (Rcp) €/mq 30,00, aree produttive/artigianali (Nip) €/mq 20,00, aree PEC €/mq 20,00, area bioedilizia €/mq 5,00 (per quest’ultima tipologia in caso di eventuale cessione si procederà al recupero dell’agevolazione relativamente ai tre anni precedenti con riferimento al valore definito per aree soggette a P.E.C.).
d)terreni agricoli:bisogna moltiplicare il reddito dominicale in vigore al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore 75
Il valore del fabbricato, in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione, va dichiarato a partire dalla data di ultimazione lavori o, se precedente, dalla data di effettivo utilizzo dell’immobile.
Alla base imponibile così determinata si dovranno applicare le aliquote appresso riportate.
ALIQUOTE
Con deliberazione. n° 09 del 03.04.09il C.C. ha determinato le seguenti aliquote:
-abitazione principale con relative pertinenze dirette - terreni agricoli 5 per mille
-fabbricati diversi da quelli sopra individuati
7 per mille
-terreni edificabili 6 per mille
-detrazione per abitazione principale€ 120,00
ESENZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE:
Il D.L. 93 del 27.05.08 convertito con L.126 del 24.07.08 ha escluso dall’imposizione l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo comprendendo anche le unità pertinenziali così come definite dal regolamento comunale. Sono escluse da tale esenzione le unità immobiliari classificate come A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota deliberata e la detrazione per l’abitazione principale.
Si ricorda che gli importi devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49centesimi o per eccesso se superiore. L’imposta non è dovuta se l’importo complessivo è inferiore a € 2,00 per ogni anno fiscale.
Il regolamento ICI è consultabile presso gli uffici comunali oppure sul sito:
http://www.comune.settimorottaro.to.it
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